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FAQ






Successivamente alla maturazione del diritto alla pensione, gli Iscritti al Fondo, beneficiari di prestazioni erogate direttamente dal Fondo o tramite polizza sanitaria, possono proseguire l'iscrizione così come previsto dall'art. 4 punto 5 dello Statuto (consultabile nella sezione "CHI SIAMO" di questo sito alla voce "Per saperne di più" - "Statuto").
Il Fondo invierà comunicazione e-mail all'indirizzo personale censito sulla posizione anagrafica.
Per richiedere la prosecuzione dell'iscrizione al Fondo, è necessario effettuare la richiesta con la procedura on line utilizzando l'apposita funzione dell'Area iscritto e dalla videata "Inserimento Conferma o Revoca Neopensionato" compilare la richiesta di conferma adesione ovvero di revoca adesione.
In fase di conferma dell'adesione è possibile scegliere se proseguire l'iscrizione nella "Gestione iscritti in quiescenza" ovvero nella "Gestione mista".
Al termine della compilazione della videata, occorre cliccare il tasto "mostra modulo adesione" ovvero "mostra modulo recesso". Stampare quindi il modulo, firmarlo e predisporre un unico file PDF di dimensione massima di 6 MB allegando tutta la documentazione richiesta ed effettuare l'upload del pdf confermando l'invio.
Ciò consentirà la trasmissione al Fondo e nulla di cartaceo dovrà più essere inviato.

Per chi non accede all'Area iscritto è possibile stampare i moduli di prosecuzione o revoca dell'iscrizione accedendo alla sezione Moduli - Anagrafe - Prosecuzione dell'iscrizione o Non prosecuzione dell'iscrizione recesso dal fondo ed inviarli all'indirizzo sotto indicato.

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Unità Anagrafe
Piazza Affari,3
20123 Milano

Tale adempimento deve essere effettuato entro la fine del 4° mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o del diritto a percepire l'assegno di "esodo".
Il modulo di prosecuzione/revoca va compilato con cura e sottoscritto nelle diverse sezioni, anche nella parte relativa al rilascio del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

La mancata prosecuzione dell'iscrizione:

  • comporta automaticamente anche la contestuale perdita della qualifica di beneficiario per tutti i familiari del nucleo;
  • decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di fine esodo;
  • è effettuata in via definitiva e preclude anche per il futuro la possibilità di re-iscrizione al Fondo Sanitario.

Possono revocare l'iscrizione:

  • I neo-assunti entro la fine del 4° mese successivo alla data di assunzione;
  • Gli iscritti in servizio/esodo a partire dal 7° anno successivo all'iscrizione;
  • Gli iscritti in quiescenza a partire dal 3° anno successivo all'iscrizione alla "Gestione iscritti in quiescenza" ovvero alla "Gestione Mista" con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente;
  • Gli iscritti in quiescenza entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano stati previsti aumenti delle contribuzioni a carico dell'iscritto superiori al 10% su base annua, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente.

La revoca dell'iscrizione deve essere effettuata seguendo la specifica procedura online disponibile nell'Area iscritto di questo sito e comporta la perdita definitiva della qualifica di iscritto.

Per chi non accede all'Area iscritto è possibile stampare il modulo di revoca dell'iscrizione accedendo alla sezione Anagrafe – Revoca cessazione dell'iscrizione ed inviarlo all'indirizzo sotto indicato:

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Unità Anagrafe
Piazza Affari,3
20123 Milano

La qualifica di iscritto viene meno anche negli altri casi previsti dall'art. 7 dello statuto.

Il decesso di un titolare esodato o pensionato deve essere comunicato dai relativi familiari con l'invio del certificato di morte rilasciato dal Comune ovvero autocertificato nei termini di legge.

Il decesso di un titolare dipendente viene invece comunicato direttamente dal datore di lavoro.

Possono essere resi beneficiari delle prestazioni del Fondo i familiari indicati all'art. 5 dello Statuto, nel rispetto dei requisiti ivi previsti. In particolare le prestazioni possono essere estese al coniuge di fatto che risulti convivente dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

La facoltà di estensione può essere esercitata con richiesta formulata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui è iniziata la convivenza anagrafica.

Gli Iscritti in servizio devono effettuare la richiesta esclusivamente tramite People, ovvero con la funzionalità on line utilizzando l'apposita funzione dell'Area Iscritto, cliccando la voce "Il tuo profilo" – "Variazioni anagrafiche" e seguendo le indicazioni fornite dalla procedura.

Al termine della compilazione della videata, occorre predisporre un unico file PDF di dimensione massima di 6 MB allegando il certificato di Stato Famiglia Storico. Dopodichè occorre effettuare l'upload del PDF e confermare l'invio, ciò consentirà la trasmissione al Fondo. Nulla di cartaceo dovrà essere inviato.

Per gli iscritti in esodo o in quiescenza e per i dipendenti lungoassenti, è possibile stampare i moduli accedendo alla sezione "Moduli" – "Anagrafe" – "Variazioni relative al nucleo famigliare"- "Inserimento nuovo famigliare" ed inviarli all'indirizzo sotto indicato:

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Unità Anagrafe
Piazza Affari,3
20123 Milano

A fronte di una valida e tempestiva richiesta di estensione, le prestazioni decorrono dall'inizio della convivenza con pagamento della contribuzione dal 1° giorno del mese in cui si è verificato l'evento.

Se la richiesta perviene oltre il 4° mese dall'inizio della convivenza, l'estensione avverrà con pagamento della contribuzione dal mese in cui si è verificato l'evento, e con la fruizione delle relative prestazioni trascorso un intero anno dalla data della richiesta.

Il certificato di stato di famiglia storico non può essere autocertificato.

Possono essere resi beneficiari delle prestazioni del Fondo i seguenti familiari fiscalmente a carico:

  • il coniuge in assenza di separazione legale o unito civilmente in assenza di scioglimento del vincolo;
  • i figli (anche se adottati, in affidamento preadottivo o permanentemente inabili al lavoro), nonché i figli del coniuge non legalmente separato o di fatto o unito civilmente;
  • altri familiari (parenti in linea retta o collaterale – genitori, nonni, nipoti ex figlio, fratelli/sorelle) purché di età non superiore a 80 anni e inseriti nello stato di famiglia anagrafico dell'iscritto anche autocertificato nei termini di legge.

Viene considerato familiare "fiscalmente a carico" il soggetto - percettore di redditi propri di ammontare complessivamente inferiore ai limiti di legge – per il quale l'iscritto sia destinatario, anche in quota parte, degli inerenti benefici fiscali di legge.

È possibile iscrivere i figli a carico anche se i benefici fiscali sono fruiti al 100% dall'altro genitore.

Fino alla fine dell'anno di compimento del 24.mo anno di età i figli si considerano fiscalmente a carico.

Possono inoltre essere resi beneficiari delle prestazioni del Fondo i seguenti familiari non fiscalmente a carico:

  • coniuge in assenza di separazione legale o unito civilmente in assenza di scioglimento del vincolo;
  • coniuge di fatto inserito nello stato di famiglia anagrafico dell'iscritto;
  • figli, anche se adottati od in affidamento preadottivo, purché inseriti nello stato di famiglia anagrafico di uno dei genitori;
  • figli, anche se adottati od in affidamento preadottivo, del coniuge non legalmente separato o di fatto inseriti nello stato di famiglia anagrafico dell'iscritto;
  • genitori di età non superiore a 80 anni e inseriti nello stato di famiglia anagrafico dell'iscritto;
  • fratelli e/o sorelle di età non superiore a 80 anni e inseriti nello stato di famiglia anagrafico dell'iscritto.

Lo stato di famiglia può essere autocertificato utilizzando il modulo disponibile su questo sito internet al percorso menu>moduli>anagrafe>autocertificazioni. Lo stato di famiglia storico non può essere autocertificato.

Si, puoi iscriverlo tardivamente, pagando un importo pari alla contribuzione dovuta dal familiare a partire dal mese in cui ha maturato i requisiti per essere reso beneficiario, fino ad un massimo di quattro annualità. Il familiare potrà fruire delle prestazioni dopo un anno dalla data della richiesta, durante il quale è comunque dovuta la contribuzione, fatta eccezione per il coniuge e per i figli, in entrambi i casi fiscalmente a carico, che potranno beneficiare delle prestazioni del Fondo già a partire dalla data della richiesta.

Si, ma solo al momento in cui il familiare che intendi rendere beneficiario va in pensione. Infatti un neo pensionato può essere reso beneficiario nella posizione di un suo familiare titolare di autonoma posizione.

La domanda va formalizzata al Fondo al momento del collocamento in quiescenza seguendo le istruzioni riportate su questo sito e ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il familiare potrà, in caso lo ritenga opportuno, chiedere di ripristinare l'iscrizione autonoma al Fondo una sola volta e purché sia stata mantenuta la continuità d'iscrizione per l'intero periodo intercorso.

L'autonoma iscrizione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di ricezione della richiesta da parte del Fondo, tranne nei seguenti casi, nei quali gli effetti entreranno in vigore in corso d'anno:

  • perdita dei requisiti per essere familiare beneficiario (es: separazione legale, cessazione della convivenza ove prevista ecc.)
  • perdita, per qualsivoglia motivo, della qualifica di iscritto da parte del titolare di cui si è beneficiari.

Gli iscritti in servizio devono effettuare la richiesta esclusivamente tramite People, ovvero con la funzionalità on line utilizzando l'apposita funzione dell'Area Iscritto cliccando la voce "Il tuo profilo" - "Variazioni anagrafica" e seguendo le indicazioni fornite dalla procedura.

Al termine della compilazione della videata, occorre predisporre un unico file PDF di dimensione massima di 6 MB allegando la documentazione prevista per la singola variazione anagrafica. Occorre poi effettuare l'upload del PDF confermando l'invio, ciò consentirà la trasmissione al Fondo. Nulla di cartaceo dovrà essere inviato.

Per gli iscritti in esodo o in quiescenza e per i dipendenti lungoassenti, è possibile stampare i moduli accedendo alla sezione "Moduli" – "Anagrafe" – "Variazioni relative al nucleo famigliare" ed inviarli all'indirizzo sotto indicato:

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Unità Anagrafe
Piazza Affari,3
20123 Milano

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, al "Fondo Sanitario" vengono iscritti con le modalità e tempistiche stabilite dalle Fonti Istitutive, i dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, delle:

  • Società del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia, escluse le Compagnie di Assicurazione;
  • Fondazioni bancarie da cui siano originate Società del Gruppo, che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo e delle società/enti strumentali delle stesse per i quali siano stati sottoscritti accordi di adesioni da parte delle fonti collettive specificatamente competenti ovvero, in assenza di esse, formalizzate richieste di adesione con adeguate modalità;
  • ulteriori Società partecipate del Gruppo Intesa Sanpaolo cui le Fonti Istitutive decidano di estendere la possibilità di adesione al "Fondo Sanitario".

Sono inoltre iscritti al Fondo, nella "Gestione Mista" ed a fronte di richiesta, i titolari di contratto di agenzia o di mediazione instaurati, come monomandatari, con aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi continuativi.

Per l'elenco completo delle società e la casistica esemplificativa si rinvia alla normativa di riferimento relativamente alle iscrizioni in essere e nuove iscrizioni contenuta in "Regole in materia di assistenza sanitaria integrativa" reperibile nel sito internet del Fondo al seguente percorso: "Chi siamo" – "Per saperne di più" – "Regole Generali".

La Long Term Care è una copertura assicurativa che interviene nei casi di perdita dell’autosufficienza, ossia nella capacità di svolgere autonomamente le principali azioni quotidiane

La condizione di non autosufficienza viene riconosciuta quando l’assistito non riesce più a svolgere in autonomia parte delle seguenti attività quotidiane:

  • fare il bagno
  • curare la propria igiene personale
  • vestirsi e svestirsi
  • nutrirsi
  • mantenere la continenza
  • spostarsi autonomamente

Sono coperti i titolari e i rispettivi familiari, iscritti al Fondo Sanitario ISP, maggiorenni e autosufficienti alla data di primo ingresso in polizza

L’iscritto e i suoi familiari non devono pagare nulla. Il costo è a carico del Fondo Sanitario ISP per il tramite del Fondo Protezione

È escluso dalla garanzia lo stato di non autosufficienza derivante direttamente o indirettamente da:

  • dolo del Contraente o del Beneficiario;
  • partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
  • atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
  • contaminazioni chimiche e/o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali e/o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
  • uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
  • patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi, ecc.) che determinino un'effettiva ed obiettivamente accertabile incapacità a svolgere le attività elementari della vita quotidiana;
  • partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
  • pratica di sport pericolosi (ad esempio: paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico in tutte le sue forme, bob, speleologia, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, canoa fluviale, sport subacquei in genere);
  • incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

No. Sono esclusi dalla copertura coloro che, alla data di decorrenza della posizione individuale o al compimento del 18° anno di età iscritti al Fondo, si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

  • avere bisogno dell’aiuto di un terzo per compiere una o più delle seguenti attività elementari della vita quotidiana: mobilità, farsi il bagno, vestirsi e svestirsi, bere e mangiare, igiene del corpo, incontinenza;
  • essere affetto dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e Parkinsonismi, da altre demenze senili, dalla sclerosi multipla, dalla sclerosi laterale amiotrofica o malattia dei motoneuroni, da ictus con postumi invalidanti, da demenze su base vascolare acute e croniche

Per gli Assistiti che al 31/12/2025 avevano già in vigore una polizza LTC stipulata dal Fondo con UniSalute, Unipol o Generali, la data di decorrenza deve intendersi quella di primo ingresso nella polizza LTC precedente. Per tutti gli altri la data decorrenza è 01/01/2026, o la data di decorrenza della posizione individuale al Fondo Sanitario o la data di compimento del 18° anno di età, se successive

No. E’ il Fondo Sanitario che comunicherà direttamente alla Compagnia l’elenco dei nominativi da inserire in copertura

Al verificarsi dell’evento (perdita dell’autosufficienza accertata), la polizza prevede una rendita mensile di € 1.600,00 (€ 19.200,00 annuali)

La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di denuncia.

Si, esiste un periodo di franchigia necessario ad accertare lo stato di non autosufficienza prolungato.
Ove lo stato di non autosufficienza perduri almeno 90 giorni saranno erogate le rate di rendita a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di denuncia

Per data di denuncia si intende la data della comunicazione da parte dell’assicurato del presunto stato di non Autosufficienza corredato dalla documentazione medica richiesta dalla Compagnia.

No. La LTC Collettiva del Fondo Sanitario è integrativa e cumulabile con quella della CASDIC ed è aggiuntiva e cumulabile anche con l’eventuale polizza LTC Volontaria sottoscritta

La denuncia deve essere presentata quanto prima e, comunque, entro 120 giorni dal presunto stato di non autosufficienza.
E’ necessario scaricare il modulo presente sul sito del Fondo, compilarlo ed inviarlo via mail o a mezzo raccomandata A/R ai riferimenti indicati di seguito.

In questa fase non va allegata documentazione medica.

  • Unipol Assicurazioni S.p.A. – Area Life
    Ufficio Collettive Grandi Clienti – Via Stalingrado, 45 – 40128 BOLOGNA BO
    Indirizzo mail: LiquidazioneLTCFSIVitaColl@unipol.it
    Numero di telefono dedicato: 051-5077660
  • Agenzia Unipol Bari Mediterraneo
    Piazza Balenzano, 11B – 70121 BARI
    Indirizzo mail: Sinistri@agcmediterraneo.it
  • Fondo SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
    Piazza Affari, 3 – 20123 MILANO MI
    Indirizzo mail: ltc-sinistri@fondosanitariogruppointesasanpaolo.it

Una volta presentata la denuncia, a seguito della richiesta da parte della Compagnia, dovranno essere forniti i seguenti documenti:

  • Fotocopia fronte retro del documento d’identità valido e del codice fiscale dell’avente diritto;
  • Certificato attestante lo stato Non Autosufficienza e Relazione medica sulle cause della perdita di Autosufficienza, entrambi da compilarsi a cura del medico curante dell’Assicurato
  • Qualora l’incapacità a svolgere gli atti della vita quotidiana sia dovuta a deficit cognitivo, malattia di Alzheimer o Parkinson è necessario che lo stato di Non Autosufficienza sia accertato e certificato da un neurologo e/o geriatra mediante test quali i Mini-Mental State Examination (MMSE, Test di Folstein).
  • Cartelle cliniche di ricovero, visite specialistiche e accertamenti strumentali che hanno portato alla definizione della perdita dell’autosufficienza
  • Eventuale mandato e/o procura e/o decreto di nomina di Amministratore di sostegno o del Tutore o del Curatore dell’avente diritto, nonché copia fronte/retro del documento d’identità valido e codice fiscale del Procuratore/Mandatario/Amministratore di sostegno/Tutore/Curatore (*);
  • Eventuale decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa e da ogni ingerenza e responsabilità circa l’eventuale reimpiego, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace). Gli importi da far autorizzare verranno comunicati dalla Società. (*)
  • (*) documenti da presentare in originale o copia conforme all’originale numerata ed autenticata in ognipagina

    La documentazione da presentare è comunque elencata nel modulo di richiesta di pagamento “1149_LTC_FSI” disponibile sul sito internet del Fondo.

Il modulo “1149_LTC_FSI”, da utilizzare per la richiesta, è disponibile sul sito internet del Fondo alla sezione dedicata ( Clicca qui )
Il modulo comprende il “Certificato attestante lo stato di Non Autosufficienza” e la “Relazione medica sulle cause della perdita di Autosufficienza” che dovranno essere compilati e sottoscritti dal medico e corredati da tutta la relativa documentazione clinica (cartelle cliniche di ricovero, visite specialistiche e accertamenti strumentali) richiesta dalla Compagnia in fase di istruttoria della pratica di sinistro.
Il modulo riporta l’elenco dei documenti necessari per la liquidazione
Sul sito internet del Fondo è disponibile anche il Questionario Antiriciclaggio, “Informazioni sull’operazione di liquidazione” da compilare, contestualmente alla richiesta.

La richiesta di pagamento e la documentazione raccolta devono essere inviate a mezzo raccomandata A.R.:

Agenzia Unipol Bari Mediterraneo
Piazza Balenzano, 11B – 70121 BARI
Indirizzo PEC: Barimediterraneo@pec.it

Per informazioni sulle operazioni da compiere per la denuncia e per la richiesta di pagamento è possibile contattare:

Unipol Assicurazioni S.p.A. – Area Life
Ufficio Collettive Grandi Clienti – Via Stalingrado, 45 – 40128 BOLOGNA BO

Indirizzo mail: LiquidazioneLTCFSIVitaColl@unipol.it

Numero di telefono dedicato: 051-5077660

Entro 120 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, la Compagnia esegue l’accertamento dello stato di non autosufficienza, comunicandone l’esito all’assicurato.

Entro 30 giorni dalla Comunicazione del riconoscimento dello Stato di non autosufficienza, la Compagnia procederà al pagamento della prestazione di rendita. La prima rata decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di denuncia dello Stato di non autosufficienza.
Esempio: se la data di denuncia è il 10/03/2026; la data di decorrenza della rendita è il 01/04/2026. Unitamente alla prima rata di rendita la Compagnia corrisponde le rate mensili arretrate.

Punto di attenzione: Ai fini della data di denuncia farà fede la data di ricevimento da parte della Compagnia.

Annualmente dovrà essere fornito un documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’assicurato, anche in forma di autocertificazione, accompagnato da copia di un documento d’identità valido, pena la sospensione della corresponsione della rendita.
Su richiesta della Compagnia, e non più di una volta ogni tre anni, l’assicurato è obbligato a sottoporsi alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere dello stato di non autosufficienza.

Qualora non sussista più lo stato di non autosufficienza o in caso di non adempimento a tali obblighi, la Compagnia comunicherà la cessazione della corresponsione della rendita e l’eventuale nuova attivazione dovrà essere esplicitamente accordata dalla Compagnia stessa.

Nel caso di presunto stato di non autosufficienza intervenuto prima del 01/01/2026 valgono le vecchie condizioni di polizza stipulate rispettivamente con Unipol, Unisalute e Generali.

La prestazione di rendita viene garantita qualora lo Stato di Non Autosufficienza sia successivo alla data di primo ingresso in polizza considerando anche le coperture ante 2026 in essere con Unipol, Unisalute o Generali.
A tal fine è importante verificare che la data di prima diagnosi della patologia che ha determinato lo stato di non autosufficienza sia successiva alla data di primo ingresso in copertura

Esempio 1

  • ingresso in copertura: 01/01/2026
  • assistito non in copertura con Unipol, Unisalute o Generali alla data del 31/12/2025
  • data di prima diagnosi della patologia che ha determinato lo stato di non autosufficienza precedente al 01/01/2026

La prestazione LTC non sarà erogata


Esempio 2

  • ingresso in copertura: 01/01/2026
  • assistito non in copertura con Unipol, Unisalute o Generali alla data del 31/12/2025
  • data di prima diagnosi della patologia che ha determinato lo stato di non autosufficienza successiva al 31/12/2025

La prestazione LTC sarà erogata


Esempio 3

  • ingresso in copertura: 01/01/2026
  • assistito già in copertura con Unipol, Unisalute o Generali alla data del 31/12/2025
  • data ingresso nella precedente copertura LTC: 01/01/2024
  • data di prima diagnosi della patologia che ha determinato lo stato di non autosufficienza: 15 dicembre 2025

La prestazione LTC sarà erogata


Esempio 4

  • ingresso in copertura: 01/01/2026
  • assistito già in copertura con Unipol, Unisalute o Generali alla data del 31/12/2025
  • data ingresso nella precedente collettiva: 01/01/2024
  • data di prima diagnosi della patologia che ha determinato lo stato di non autosufficienza: 15 dicembre 2023 (antecedente alla data di ingresso nella precedente copertura)

La prestazione LTC non sarà erogata

La prima rata di rendita decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di denuncia.
Per data di denuncia si intende la data della comunicazione da parte dell'assicurato del presunto stato di non autosufficienza completa di tutta la documentazione richiesta, alla Compagnia

Esempio 1

  • data di denuncia: 10/02/2026
  • termine per la Società di accertare lo stato di non autosufficienza: 10/06/2026
  • al 10/05/2026 viene accertata la permanenza dei 90 giorni continuativi di non autosufficienza accertata dalla Compagnia

La Compagnia provvede all’erogazione della rendita con decorrenza 01/03/2026 erogando, unitamente alla prima rata di rendita, le rate arretrate con scadenza 01/04/2026 e 01/05/2026.


Esempio 2

  • data di denuncia: 10/02/2026
  • termine per la Società di accertare lo stato di non autosufficienza: 10/06/2026
  • decesso assicurato: 15/03/2026

La Società non provvederà all’erogazione della rendita in quanto lo stato di non autosufficienza non è perdurato per 90 giorni continuativi.

La Long Term Care è una copertura assicurativa che interviene nei casi di perdita dell’autosufficienza, quindi nella capacità di svolgere autonomamente le principali azioni quotidiane. E’ definita VOLONTARIA perché, seppur stipulata dal Fondo a beneficio degli assistiti, la scelta della sua attivazione ricade sull’iscritto

La condizione di non autosufficienza viene riconosciuta quando l’assistito non riesce più a svolgere in autonomia parte delle seguenti attività quotidiane:

  • fare il bagno
  • curare la propria igiene personale
  • vestirsi e svestirsi
  • nutrirsi
  • mantenere la continenza
  • spostarsi autonomamente

Possono aderire gli iscritti, sia titolari che familiari, al Fondo Sanitario Intesa Sanpaolo, maggiorenni e autosufficienti

È esclusa dall’assicurazione la perdita di autosufficienza causata da:

  • attività dolosa del contraente o dell’assicurato;
  • partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare;
  • partecipazione non attiva dell’assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile se
    • l’assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita di autosufficienza avviene dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità
    • al momento dell’arrivo dell’assicurato in un Paese dove c’è una situazione di guerra o similari;
  • incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
  • eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
  • malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
  • negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita non viene pagata se è comprovato che l’assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute.

Il questionario anamnestico deve essere compilato e sottoscritto da chi ha un’età superiore o uguale a 70 anni e verrà acquisito dalla Compagnia al momento dell’adesione.

Per poter proseguire con la copertura sarà necessario compilare un questionario anamnestico, disponibile nella propria area riservata del sito di Generali

Si. Sono in ogni caso esclusi coloro che rientrano nelle seguenti condizioni di non assicurabilità:

  • Per gli assicurati di età inferiore a 70 anni:
    • coloro che siano stati riconosciuti invalidi con un grado di invalidità pari o superiore al 66% o che si trovino già in uno stato di non autosufficienza o che abbiano in corso accertamenti allo scopo del riconoscimento di invalidità o di non autosufficienza;
    • i soggetti che al momento dell’ingresso in assicurazione, risultano già affetti o abbiano in corso accertamenti per possibili diagnosi di: Alzheimer, Parkinson, Demenza giovanile o vascolare, Sclerosi laterale amiotrofica o multipla, Ictus o cardiopatie ischemiche con postumi invalidanti, Diabete di Tipo I, Artrite reumatoide, Glaucoma bilaterale progressivo, Tumore maligno (cancro) che abbia necessitato di intervento chirurgico e/o trattamento radio e/o chemio terapico e/o cure negli ultimi 5 anni.
    Le esclusioni sopra indicate fanno riferimento alla data di prima richiesta di ingresso in copertura a condizione che vi sia continuità nella copertura stessa, altrimenti vale la data dell’ultima riattivazione

  • Per gli assicurati di età pari o superiore a 70 anni:
    • Coloro che rispondano affermativamente ad almeno uno dei quesiti presenti nel Questionario assuntivo.

La data decorrenza è 01/01 dell’anno di conferma adesione.

Chi non è in copertura, deve effettuare la pre-adesione nel portale del Fondo Sanitario https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/Public/LongTermCare , durante il periodo di apertura della campagna di adesione e successivamente dovrà confermare, l’adesione stessa, sul portale di Generali nel periodo indicato dalla compagnia.
Se hai più di 70 anni dovrai compilare il questionario anamnestico.

Al verificarsi dell’evento (perdita dell’autosufficienza accertata), la polizza prevede una rendita mensile di € 1.600,00 (€ 19.200,00 annuali)

In caso di esito positivo dell’accertamento di non autosufficienza, la rendita decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di denuncia.

Per data di denuncia si intende la data della comunicazione da parte dell’assicurato del presunto stato di non Autosufficienza corredato dalla documentazione medica richiesta dalla Compagnia.

No. La LTC Volontaria del Fondo Sanitario è integrativa e cumulabile sia con quella della CASDIC, sia con la LTC Collettiva del Fondo Sanitario ISP

L’apertura del sinistro va inoltrata direttamente alla Compagnia assicurativa, nelle modalità indicate dalla stessa e riportate nel sito del Fondo alla sezione specifica dedicata alla LTC.
https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/Public/LongTermCare
La richiesta di pagamento dev’essere inviata entro 120 giorni dalla data della relazione del medico curante che certifichi lo stato di non autosufficienza

Nel caso di presunto stato di non autosufficienza intervenuto prima del 01/01/2026 valgono le vecchie condizioni di polizza stipulate con Generali Italia.

La prestazione di rendita viene garantita qualora lo Stato di Non Autosufficienza sia successivo alla data di primo ingresso in polizza considerando anche la copertura ante 2026 sottoscritta con Generali Italia.
A tal fine è importante verificare che la data di prima diagnosi della patologia che ha determinato lo stato di non autosufficienza sia successiva alla data di primo ingresso in copertura

Esempio 1

  • ingresso in copertura: 01/01/2026
  • assistito non in copertura con Generali – Polizza Volontaria 76504 – alla data del 31/12/2025
  • data di prima diagnosi della patologia che ha determinato lo stato di non autosufficienza successiva al 01/01/2026

La prestazione LTC sarà erogata


Esempio 2

  • ingresso in copertura: 01/01/2026
  • assistito non in copertura con Generali – Polizza Volontaria 76504 – alla data del 31/12/2025
  • data di prima diagnosi della patologia che ha determinato lo stato di non autosufficienza precedente al 01/01/2026

La prestazione LTC non sarà erogata


Esempio 3

  • ingresso in copertura: 01/01/2026
  • assistito già in copertura con Generali – Polizza Volontaria 76504 – alla data del 31/12/2025
  • data ingresso nella precedente volontaria: 01/01/2024
  • data di prima diagnosi della patologia che ha determinato lo stato di non autosufficienza: 15 dicembre 2025

La prestazione LTC sarà erogata


Esempio 4

  • ingresso in copertura: 01/01/2026
  • assistito già in copertura con Generali – Polizza Volontaria 76504 – alla data del 31/12/2025
  • data ingresso nella precedente volontaria: 01/01/2024
  • data di prima diagnosi della patologia che ha determinato lo stato di non autosufficienza: 15 dicembre 2023 (antecedente alla data di ingresso nella precedente copertura)

La prestazione LTC non sarà erogata

La prima rata di rendita decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di denuncia.
Per data di denuncia si intende la data della comunicazione da parte dell’assicurato del presunto stato di non autosufficienza completa di tutta la documentazione richiesta, alla Compagnia.

Esempio 1

  • data di denuncia: 10/02/2026
  • termine per la Società di accertare lo stato di non autosufficienza: 10/06/2026

La Compagnia provvede all’erogazione della rendita con decorrenza 01/03/2026 erogando, unitamente alla prima rata di rendita, le rate arretrate con scadenza 01/04/2026 e 01/05/2026.


Esempio 2

  • data di denuncia: 10/02/2026
  • termine per la Società di accertare lo stato di non autosufficienza: 10/06/2026
  • decesso assicurato: 15/03/2026

La Compagnia provvede all’erogazione di una rata di rendita con decorrenza 01/03/2026.