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FAQ






Successivamente alla maturazione del diritto alla pensione, gli Iscritti al Fondo, beneficiari di prestazioni erogate direttamente dal Fondo o tramite polizza sanitaria, possono proseguire l'iscrizione così come previsto dall'art. 4 punto 5 dello Statuto (consultabile nella sezione "CHI SIAMO" di questo sito alla voce "Per saperne di più" - "Statuto").
Il Fondo invierà comunicazione e-mail all'indirizzo personale censito sulla posizione anagrafica.
Per richiedere la prosecuzione dell'iscrizione al Fondo, è necessario effettuare la richiesta con la procedura on line utilizzando l'apposita funzione dell'Area iscritto e dalla videata "Inserimento Conferma o Revoca Neopensionato" compilare la richiesta di conferma adesione ovvero di revoca adesione.
In fase di conferma dell'adesione è possibile scegliere se proseguire l'iscrizione nella "Gestione iscritti in quiescenza" ovvero nella "Gestione mista".
Al termine della compilazione della videata, occorre cliccare il tasto "mostra modulo adesione" ovvero "mostra modulo recesso". Stampare quindi il modulo, firmarlo e predisporre un unico file PDF di dimensione massima di 6 MB allegando tutta la documentazione richiesta ed effettuare l'upload del pdf confermando l'invio.
Ciò consentirà la trasmissione al Fondo e nulla di cartaceo dovrà più essere inviato.

Per chi non accede all'Area iscritto è possibile stampare i moduli di prosecuzione o revoca dell'iscrizione accedendo alla sezione Moduli - Anagrafe - Prosecuzione dell'iscrizione o Non prosecuzione dell'iscrizione recesso dal fondo ed inviarli all'indirizzo sotto indicato.

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Unità Anagrafe
Piazza Affari,3
20123 Milano

Tale adempimento deve essere effettuato entro la fine del 4° mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o del diritto a percepire l'assegno di "esodo".
Il modulo di prosecuzione/revoca va compilato con cura e sottoscritto nelle diverse sezioni, anche nella parte relativa al rilascio del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

La mancata prosecuzione dell'iscrizione:

  • comporta automaticamente anche la contestuale perdita della qualifica di beneficiario per tutti i familiari del nucleo;
  • decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di fine esodo;
  • è effettuata in via definitiva e preclude anche per il futuro la possibilità di re-iscrizione al Fondo Sanitario.

Possono revocare l'iscrizione:

  • I neo-assunti entro la fine del 4° mese successivo alla data di assunzione;
  • Gli iscritti in servizio/esodo a partire dal 7° anno successivo all'iscrizione;
  • Gli iscritti in quiescenza a partire dal 3° anno successivo all'iscrizione alla "Gestione iscritti in quiescenza" ovvero alla "Gestione Mista" con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente;
  • Gli iscritti in quiescenza entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano stati previsti aumenti delle contribuzioni a carico dell'iscritto superiori al 10% su base annua, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente.

La revoca dell'iscrizione deve essere effettuata seguendo la specifica procedura online disponibile nell'Area iscritto di questo sito e comporta la perdita definitiva della qualifica di iscritto.

Per chi non accede all'Area iscritto è possibile stampare il modulo di revoca dell'iscrizione accedendo alla sezione Anagrafe – Revoca cessazione dell'iscrizione ed inviarlo all'indirizzo sotto indicato:

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Unità Anagrafe
Piazza Affari,3
20123 Milano

La qualifica di iscritto viene meno anche negli altri casi previsti dall'art. 7 dello statuto.

Il decesso di un titolare esodato o pensionato deve essere comunicato dai relativi familiari con l'invio del certificato di morte rilasciato dal Comune ovvero autocertificato nei termini di legge.

Il decesso di un titolare dipendente viene invece comunicato direttamente dal datore di lavoro.

Possono essere resi beneficiari delle prestazioni del Fondo i familiari indicati all'art. 5 dello Statuto, nel rispetto dei requisiti ivi previsti. In particolare le prestazioni possono essere estese al coniuge di fatto che risulti convivente dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

La facoltà di estensione può essere esercitata con richiesta formulata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui è iniziata la convivenza anagrafica.

Gli Iscritti in servizio devono effettuare la richiesta esclusivamente tramite People, ovvero con la funzionalità on line utilizzando l'apposita funzione dell'Area Iscritto, cliccando la voce "Il tuo profilo" – "Variazioni anagrafiche" e seguendo le indicazioni fornite dalla procedura.

Al termine della compilazione della videata, occorre predisporre un unico file PDF di dimensione massima di 6 MB allegando il certificato di Stato Famiglia Storico. Dopodichè occorre effettuare l'upload del PDF e confermare l'invio, ciò consentirà la trasmissione al Fondo. Nulla di cartaceo dovrà essere inviato.

Per gli iscritti in esodo o in quiescenza e per i dipendenti lungoassenti, è possibile stampare i moduli accedendo alla sezione "Moduli" – "Anagrafe" – "Variazioni relative al nucleo famigliare"- "Inserimento nuovo famigliare" ed inviarli all'indirizzo sotto indicato:

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Unità Anagrafe
Piazza Affari,3
20123 Milano

A fronte di una valida e tempestiva richiesta di estensione, le prestazioni decorrono dall'inizio della convivenza con pagamento della contribuzione dal 1° giorno del mese in cui si è verificato l'evento.

Se la richiesta perviene oltre il 4° mese dall'inizio della convivenza, l'estensione avverrà con pagamento della contribuzione dal mese in cui si è verificato l'evento, e con la fruizione delle relative prestazioni trascorso un intero anno dalla data della richiesta.

Il certificato di stato di famiglia storico non può essere autocertificato.

Possono essere resi beneficiari delle prestazioni del Fondo i seguenti familiari fiscalmente a carico:

  • il coniuge in assenza di separazione legale o unito civilmente in assenza di scioglimento del vincolo;
  • i figli (anche se adottati, in affidamento preadottivo o permanentemente inabili al lavoro), nonché i figli del coniuge non legalmente separato o di fatto o unito civilmente;
  • altri familiari (parenti in linea retta o collaterale – genitori, nonni, nipoti ex figlio, fratelli/sorelle) purché di età non superiore a 80 anni e inseriti nello stato di famiglia anagrafico dell'iscritto anche autocertificato nei termini di legge.

Viene considerato familiare "fiscalmente a carico" il soggetto - percettore di redditi propri di ammontare complessivamente inferiore ai limiti di legge – per il quale l'iscritto sia destinatario, anche in quota parte, degli inerenti benefici fiscali di legge.

È possibile iscrivere i figli a carico anche se i benefici fiscali sono fruiti al 100% dall'altro genitore.

Fino alla fine dell'anno di compimento del 24.mo anno di età i figli si considerano fiscalmente a carico.

Possono inoltre essere resi beneficiari delle prestazioni del Fondo i seguenti familiari non fiscalmente a carico:

  • coniuge in assenza di separazione legale o unito civilmente in assenza di scioglimento del vincolo;
  • coniuge di fatto inserito nello stato di famiglia anagrafico dell'iscritto;
  • figli, anche se adottati od in affidamento preadottivo, purché inseriti nello stato di famiglia anagrafico di uno dei genitori;
  • figli, anche se adottati od in affidamento preadottivo, del coniuge non legalmente separato o di fatto inseriti nello stato di famiglia anagrafico dell'iscritto;
  • genitori di età non superiore a 80 anni e inseriti nello stato di famiglia anagrafico dell'iscritto;
  • fratelli e/o sorelle di età non superiore a 80 anni e inseriti nello stato di famiglia anagrafico dell'iscritto.

Lo stato di famiglia può essere autocertificato utilizzando il modulo disponibile su questo sito internet al percorso menu>moduli>anagrafe>autocertificazioni. Lo stato di famiglia storico non può essere autocertificato.

Si, puoi iscriverlo tardivamente, pagando un importo pari alla contribuzione dovuta dal familiare a partire dal mese in cui ha maturato i requisiti per essere reso beneficiario, fino ad un massimo di quattro annualità. Il familiare potrà fruire delle prestazioni dopo un anno dalla data della richiesta, durante il quale è comunque dovuta la contribuzione, fatta eccezione per il coniuge e per i figli, in entrambi i casi fiscalmente a carico, che potranno beneficiare delle prestazioni del Fondo già a partire dalla data della richiesta.

Si, ma solo al momento in cui il familiare che intendi rendere beneficiario va in pensione. Infatti un neo pensionato può essere reso beneficiario nella posizione di un suo familiare titolare di autonoma posizione.

La domanda va formalizzata al Fondo al momento del collocamento in quiescenza seguendo le istruzioni riportate su questo sito e ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il familiare potrà, in caso lo ritenga opportuno, chiedere di ripristinare l'iscrizione autonoma al Fondo una sola volta e purché sia stata mantenuta la continuità d'iscrizione per l'intero periodo intercorso.

L'autonoma iscrizione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di ricezione della richiesta da parte del Fondo, tranne nei seguenti casi, nei quali gli effetti entreranno in vigore in corso d'anno:

  • perdita dei requisiti per essere familiare beneficiario (es: separazione legale, cessazione della convivenza ove prevista ecc.)
  • perdita, per qualsivoglia motivo, della qualifica di iscritto da parte del titolare di cui si è beneficiari.

Gli iscritti in servizio devono effettuare la richiesta esclusivamente tramite People, ovvero con la funzionalità on line utilizzando l'apposita funzione dell'Area Iscritto cliccando la voce "Il tuo profilo" - "Variazioni anagrafica" e seguendo le indicazioni fornite dalla procedura.

Al termine della compilazione della videata, occorre predisporre un unico file PDF di dimensione massima di 6 MB allegando la documentazione prevista per la singola variazione anagrafica. Occorre poi effettuare l'upload del PDF confermando l'invio, ciò consentirà la trasmissione al Fondo. Nulla di cartaceo dovrà essere inviato.

Per gli iscritti in esodo o in quiescenza e per i dipendenti lungoassenti, è possibile stampare i moduli accedendo alla sezione "Moduli" – "Anagrafe" – "Variazioni relative al nucleo famigliare" ed inviarli all'indirizzo sotto indicato:

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Unità Anagrafe
Piazza Affari,3
20123 Milano

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, al "Fondo Sanitario" vengono iscritti con le modalità e tempistiche stabilite dalle Fonti Istitutive, i dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, delle:

  • Società del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia, escluse le Compagnie di Assicurazione;
  • Fondazioni bancarie da cui siano originate Società del Gruppo, che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo e delle società/enti strumentali delle stesse per i quali siano stati sottoscritti accordi di adesioni da parte delle fonti collettive specificatamente competenti ovvero, in assenza di esse, formalizzate richieste di adesione con adeguate modalità;
  • ulteriori Società partecipate del Gruppo Intesa Sanpaolo cui le Fonti Istitutive decidano di estendere la possibilità di adesione al "Fondo Sanitario".

Sono inoltre iscritti al Fondo, nella "Gestione Mista" ed a fronte di richiesta, i titolari di contratto di agenzia o di mediazione instaurati, come monomandatari, con aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi continuativi.

Per l'elenco completo delle società e la casistica esemplificativa si rinvia alla normativa di riferimento relativamente alle iscrizioni in essere e nuove iscrizioni contenuta in "Regole in materia di assistenza sanitaria integrativa" reperibile nel sito internet del Fondo al seguente percorso: "Chi siamo" – "Per saperne di più" – "Regole Generali".