È attiva la funzionalità online per dare comprova del carico fiscale dei figli che al 31.12.2023 avevano
un’età pari o superiore a 24 anni e che sono dichiarati fiscalmente “a carico” al Fondo Sanitario.
Infatti,
l’art. 6 dello Statuto
del Fondo Sanitario prevede che:
-
fino alla fine dell’anno di compimento del 24.mo anno di età,
venga addebitata la contribuzione prevista per i familiari fiscalmente a carico
-
a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del compimento del 24.mo anno di età,
venga addebitata la contribuzione prevista per i familiari fiscalmente non a carico,
salvo che l’iscritto faccia pervenire idonea documentazione atta a comprovare il carico fiscale
(frontespizio del Mod. 730/UNICO). L’iscrizione del figlio fiscalmente non a carico può essere
mantenuta solamente se convivente con uno dei genitori
I Dipendenti con accesso a #People che hanno figli ricadenti in verifica trovano la procedura al
seguente percorso:
#People> Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative> Richiesta aggiornamento carico
fiscale figli maggiori di 24 anni Fondo Sanitario Integrativo
ed hanno tempo fino al 15.11.2024 per procedere con gli adempimenti richiesti dallo
Statuto
(art.6).
Per i dipendenti che non accedono a #People, per gli iscritti in esodo e in quiescenza la verifica
obbligatoria prenderà il via nel mese di novembre; il Fondo provvederà a pubblicare tutte le
informazioni e la documentazione utile per adempiere all’obbligo statutario.
IMPORTANTE
L’effettuazione della verifica e la comprova documentale dell’effettivo carico fiscale è obbligatoria.
Qualora non venga fornita prova della condizione di familiare fiscalmente a carico per ciascun figlio
oggetto di verifica, come previsto dallo Statuto, il Fondo procederà ad applicare l'aliquota
contributiva dovuta per i familiari fiscalmente non a carico, addebitando la differenza contributiva,
senza possibilità di successiva rettifica.
Anche in caso di mancato riscontro, il Fondo richiederà di fornire prova della convivenza per ciascun
figlio per il quale risulti la situazione di familiare fiscalmente non a carico. In mancanza di idonea documentazione della convivenza,
eventualmente anche autocertificata, si darà corso alla sospensione della fruizione delle prestazioni ed infine all'esclusione del figlio dai benefici del Fondo,
senza possibilità di successiva reiscrizione, venendo meno i requisiti statutariamente previsti.
Le istruzioni e le guide operative sono disponibili in procedura e nell’apposita sezione del portale web
“Figli beneficiari delle prestazioni - Verifica del carico fiscale - istruzioni”.
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